Statuto

Statuto

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “POETS ESSAYISTS NOVELISTS CLUB – CENTRO ITALIANO –
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”
in breve
“Pen club italiano Onlus”

ARTICOLO 1

È costituita fra le persone che aderiscono al presente Statuto una libera associazione ai sensi degli artt. 36 e segg. c.c. denominata “Poets Essayists Novelists Club - Centro Italiano – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”, sezione italiana dell’International Poets Essayists Novelists (Pen) Club. L’associazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata “Pen Club Onlus”. L’associazione ha comunque l’obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «Organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o l’acronimo “Onlus”.

ARTICOLO 2

La durata dell’associazione è illimitata.

ARTICOLO 3

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. In particolare il Pen Club Onlus, che opera in regime di esclusivo volontariato, intende dare assistenza agli scrittori perseguitati, imprigionati, torturati o minacciati di morte nei loro Paesi e aiutare coloro che sono stati espulsi o esiliati. L’associazione promuove la libertà d’espressione in tutto il mondo nonché la cooperazione di scrittori di ogni nazione, nell’interesse della libertà di espressione, requisito indispensabile delle libertà politiche. Il Pen Club Onlus potrà espandere le sue attività in qualsiasi direzione purchè in accordo con tali finalità. L’associazione non può comunque svolgere attività diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.

ARTICOLO 4

Con l’adesione al Pen Club Onlus, gli associati accettano e sottoscrivono i seguenti principi stabiliti nel Congresso Internazionale di Copenhagen del 1948 e di Sydney del 1977: - La letteratura, pur riconoscendo le diversità fra singole nazioni, non conosce frontiere; gli scambi fra scrittori di Paesi diversi non devono quindi subire vessazioni e preclusioni da parte dell’autorità politica. - In ogni circostanza, e particolarmente in tempo di guerra, il rispetto delle opere d’arte, patrimonio comune dell’umanità, deve essere mantenuto al di sopra delle pregiudiziali nazionali e politiche. - Gli associati del Pen si adopereranno, per quanto in loro potere, a favore della comprensione e del reciproco rispetto fra i popoli, e si impegnano a dissipare l’odio di razza, di classe e di nazione. - Il Pen difende il principio della libera circolazione delle idee fra tutte le nazioni e ogni associato ha il dovere di opporsi a ogni limitazione della libertà d’espressione nel proprio Paese e, per quanto possibile, anche negli altri. Il Pen si dichiara in favore di una stampa libera e si oppone agli arbitrii della censura. Poiché il progresso e una migliore organizzazione politica ed economica rendono indispensabile la libera critica a governi e istituzioni, ogni associato s’impegna a combattere gli abusi della libertà di stampa, quali la diffusione internazionale del falso e la manipolazione dei fatti per scopi politici e personali.

ARTICOLO 5
L’ASSOCIAZIONE

a) Soci effettivi (o ordinari) – Possono essere associati coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo e quanti riconosciuti tali con delibere del Comitato direttivo (da qui in avanti, indicato come Comitato). L’associazione è aperta a ogni scrittore, traduttore qualificato, docente universitario, giornalista culturale che aderisca ai principi sopra enunciati, senza distinzione di nazionalità, lingua, razza, colore o religione. Gli associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Comitato. Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul Fondo comune dell’associazione.

b) Soci amici – Sono amici del Pen Club Onlus, senza diritto di voto, coloro che desiderano avere rapporti con l’associazione, ma che non hanno titoli sufficienti per essere ammessi come soci ordinari. Ciascun associato ha diritto di voto nell’approvazione e nella modifica di Statuto, regolamenti dell’associazione, nomina degli organi associativi, e in ogni altra materia riservata all’assemblea. Ha inoltre il diritto a essere eletto alle cariche sociali.

ARTICOLO 6

La quota associativa annuale è determinata dal Comitato e presentata all’assemblea annuale per l’approvazione.

ARTICOLO 7
PAGAMENTO DELLA QUOTA

La quota annuale matura il 1° gennaio di ogni anno, e ove non venga pagata entro sei mesi, il vincolo associativo verrà automaticamente a cessare. Il Comitato ha il potere di reintegrare l’associato che abbia versato in ritardo la cifra dovuta.

ARTICOLO 8
PATRIMONIO E MEZZI DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio e i mezzi dell’associazione sono costituiti dalle quote associative versate dagli associati e da sovvenzioni o contributi pervenuti a qualunque titolo.

ARTICOLO 9
ESERCIZIO FINANZIARIO

Entro il 30 dicembre di ogni anno, il Comitato direttivo redige ed approva il bilancio economico di previsione per il nuovo esercizio ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo per l’esercizio decorso. Entrambi vengono sottoposti all’assemblea degli associati entro il 30 maggio per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedessero, l’approvazione del bilancio consuntivo avverrà entro il 30 giugno. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Durante la vita dell’associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus.

ARTICOLO 10
ELEZIONE DEGLI ASSOCIATI

Ogni candidato deve essere presentato al Comitato da due associati del Pen, che sono tenuti, se richiesto, a fornire prova delle sue qualifiche. Ogni candidato è eletto dal Comitato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; la decisione è insindacabile. Un candidato respinto non può essere riproposto prima che sia trascorso un anno.

ARTICOLO 11
CARICHE SOCIALI

Ogni tre anni l’assemblea elegge un Comitato direttivo composto da dieci associati, che provvede alla nomina di un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario generale e un Tesoriere. Ognuno di questi associati potrà essere riconfermato nella medesima o in altra carica. Al Comitato compete la gestione dell’attività dell’associazione. Ove il Presidente sia assente, le sue funzioni sono espletate dal Vicepresidente. Il Comitato direttivo può designare il Presidente onorario dell’associazione.

ARTICOLO 12
SOTTOCOMITATI

Il Comitato potrà eleggere i sottocomitati che di volta in volta si rendano necessari e che restano in funzione per tre anni, salvo riconferma.

ARTICOLO 13
COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato si riunisce quando venga convocato dal Presidente o venga presentata richiesta da almeno 1/4 dei suoi membri. Le deliberazioni del Comitato sono valide se assunte con la presenza di almeno cinque membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, quello del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente è determinante. Le sedute del Comitato sono documentate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 14

I membri del Comitato e dei sottocomitati prestano la loro opera gratuitamente.

ARTICOLO 15
L’ASSEMBLEA GENERALE

L’assemblea generale è composta dagli associati presenti o rappresentati e si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Comitato, il quale stabilisce l’ordine del giorno. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di più della metà degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Considerato il carattere nazionale dell’associazione, i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro associato. L’assemblea delibera sulla relazione predisposta dal Comitato sulla gestione dell’associazione e sulla sua situazione finanziaria e morale. Essa approva il bilancio dell’esercizio chiuso, vota sui bilanci preventivi, delibera sulle questioni all’ordine del giorno e provvede al rinnovo delle cariche sociali. Tutte le suddette delibere devono essere approvate con la maggioranza dei voti dei presenti.

ARTICOLO 16

Convegni e riunioni di qualsiasi tipo del Pen Club Onlus si svolgono in tempi e luoghi stabiliti dal Comitato direttivo.

ARTICOLO 17
RAPPRESENTANZA LEGALE

L’associazione è rappresentata davanti ai terzi e in giudizio con tutti i poteri di gestione dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario generale disgiuntamente.

ARTICOLO 18
RADIAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Ove un qualsiasi associato adotti un comportamento incongruo rispetto agli scopi del Pen Club Onlus, il Comitato valuta tale comportamento. Se i due terzi dei presenti ritengono violate le finalità del Pen Club Onlus, l’associato viene radiato.

ARTICOLO 19

Ogni uso del Pen Club Onlus da parte di un associato per vantaggio personale è motivo di radiazione dell’associato in questione a norma dell’art. precedente.

ARTICOLO 20
MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato su proposta del Comitato o su proposta di almeno 50 soci effettivi sottoposta al Comitato, che decide se presentare la proposta all’assemblea annuale o convocare un’assemblea straordinaria.

ARTICOLO 21

Le modifiche proposte allo Statuto devono essere notificate a tutti gli associati e adottate dall’assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei membri presenti o rappresentati.

ARTICOLO 22
SEDI DISTACCATE

Ove in alcune città il numero degli associati del Pen Club Onlus sia tale da giustificare una sede distaccata, la sua costituzione potrà essere deliberata dal Comitato. Le sedi distaccate gestiscono l’attività locale in maniera autonoma, ma fanno capo al Comitato direttivo per quanto riguarda l’ammissione dei soci e le attività a carattere nazionale e internazionale, nel rispetto del presente Statuto. Ogni sede distaccata è retta da un responsabile designato dal Comitato direttivo, di cui entra a far parte qualora non vi sia già compreso.

ARTICOLO 23 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L’assemblea generale, chiamata a pronunciarsi sullo scioglimento dell’associazione, deve essere costituita da almeno la metà più uno degli associati. Ove tale numero non fosse raggiunto, l’assemblea dovrà essere nuovamente convocata e in seconda convocazione essa può validamente deliberare qualunque sia il numero dei membri presenti o rappresentati.

ARTICOLO 24

In caso di scioglimento, l’assemblea generale nomina uno o più commissari incaricati della liquidazione dei beni dell’associazione.

ARTICOLO 25

L’attivo netto dovrà venire attribuito a uno o più istituti analoghi, pubblici o di pubblica utilità riconosciuta, secondo quanto stabilito dall’assemblea. 

 

Milano, agosto 2008


 

 

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